Telelavoro o smart working, entrambi o nessuno dei due?
Telelavoro, lavoro agile o smart working che dir si voglia, lavoro ibrido. Un autentico slalom tra definizioni di stampo normativo e distinguo di matrice organizzativa. Ma ha ancora senso mantenere questa segmentazione, destinata a divenire sempre di più oggetto di dissertazione tra giuristi e non una effettiva necessità per le aziende?
A fornire lo spunto a questo interrogativo è stato il recente intento messo in campo dalle parti sociali europee di togliere dalla naftalina, per rimodularla, la disciplina dell’accordo quadro sul telelavoro, stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 e attuato nel nostro paese tramite l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
È pur vero che ogni cosa è figlia del proprio tempo e parlare all’epoca di telelavoro sembrava una situazione avveniristica e impossibile da realizzare.
Ma che dopo quasi 20 anni ci si renda conto della vetustà di un impianto normativo, intanto arricchito dalle previsioni contrattuali di primo e di secondo livello in materia, di fatto superato dall’avvento dello smart working, stride decisamente con il carattere di modernità di cui deve corredarsi il mondo del lavoro in relazione alla tecnologia sempre più incalzante.
Al di là dei processi di recepimento di ogni singolo stato membro delle direttive comunitarie, forse l’esigenza prevalente è quella di procedere a una profonda opera di razionalizzazione di tutto quanto possa essere ricondotto ad un generale lavoro da remoto.
Protezione dei dati, sicurezza e salute del lavoratore, corretto assoggettamento fiscale e contributivo di alcune “partite” economiche, organizzazione del lavoro, dotazione tecnologica, tutela della privacy: tutte tessere di assoluta importanza nel complessivo mosaico del lavoro da remoto.
Ma due più di tutte le altre manterranno sempre il loro carattere identitario: l’orario di lavoro e il diritto alla disconnessione.
Si disciplinino pure nel modo più puntuale e rigoroso possibile, sia a beneficio del datore di lavoro che del lavoratore, tutte le possibili clausole sul rispetto dell’orario di lavoro per arginare “libertà indesiderate”.
Per quanto fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, i tetti massimi sull’orario di lavoro aprono tuttavia per il lavoro da remoto in generale uno scenario di contraddittorietà per la tipicità di una modalità di lavoro che fa della flessibilità il suo tratto distintivo e che dovrebbe correlarsi più al raggiungimento di obiettivi prefissati piuttosto che alla mera esecuzione di attività all’interno di un orario ben definito.
Del resto la svolta autentica per il definitivo successo del lavoro da remoto si avrà solo quando il manager saprà resistere alla tentazione di contattare nelle ore più impensate un collaboratore per richieste di lavoro e quest’ultimo non si sentirà in dovere di controllare compulsivamente la posta elettronica per fornire riscontro, ad esempio, persino durante la cena.
Nella sua dimensione domestica (ma non solo), che rappresenta – e rappresenterà – l’ubicazione prevalente ove rendere la prestazione lavorativa da remoto, si potrebbe palesare un subdolo e inconsapevole comportamento autodeterminato: quello, cioè, di compensare a livello inconscio la situazione di maggiore libertà, elasticità e flessibilità raggiunta al di fuori degli uffici, dedicando al proprio lavoro molto più tempo del dovuto.
Può essere, quindi, individuata una positiva via d’uscita, che non attenga solo alla eventuale migliore definizione di una previsione normativa già in vigore, ma che si contemperi anche con gli equilibri personali e familiari del lavoratore?
E se invece si provasse a ribaltare il diritto in un dovere, richiamando tutte le parti in causa a una sorta di autodisciplina?
In questo senso dovrebbe spiccare l’aspetto morale su quello squisitamente ed esclusivamente giuridico: la consapevolezza da parte del lavoratore che il valore del proprio ruolo implica il rispetto di spazi vitali, non una fluidità distesa e sconfinata, ma una concentrazione pratica, efficace e soddisfacente.


