Decreto tlc, le aziende e il paese aspettano
Riuscirà il decreto tlc a vedere la luce con norme e soluzioni efficaci per dare ossigeno e prospettive concrete ad un settore in profonda crisi?
Infrastrutturazione a banda larga e 5G, migrazione dal rame alla fibra, innalzamento dei limiti elettromagnetici, azzeramento degli oneri di sistema per i costi energetici, aggregazioni tra imprese e Contratto di Espansione: sono questi alcuni dei principali temi oggetto di attenzione dell’auspicato provvedimento.
La bozza che circola, pur non avendo il carattere della esaustività rispetto a tutte le aree di intervento potenzialmente da contemplare, rappresenta comunque un passo in avanti e una (almeno si spera) definitiva presa di coscienza da parte di chi è investito del compito di restituire ad un comparto strategico per l’intero sistema paese la dignità che merita.
Più che rappresenta, però, meglio scrivere rappresenterebbe. Perché anche il testo più chiaro e di immediata operatività deve essere corroborato dal fattore abilitante più scontato: una congrua copertura finanziaria. E, almeno per il momento, non sembrano giungere a questo proposito segnali confortanti e rassicuranti.
Tra le due misure riguardanti l’area lavoro, oltre a quella relativa all’estensione da 60 ad 84 mesi dello scivolo pensionistico del Contratto di Espansione, già oggetto di recente analisi su queste pagine, è prevista anche la possibilità di agevolare processi di fusione, cessione, conferimento, consolidamento tra aziende o rami di esse allo scopo di tutelare l’occupazione e di riqualificare il personale coinvolto attraverso l’acquisizione di competenze professionali adeguate al diverso contesto lavorativo.
Le nuove realtà imprenditoriali dovranno superare le 1000 unità (come si ricorderà, la medesima soglia numerica per attivare in origine il Contratto di Espansione) e presentare un progetto industriale e di politiche attive da condividere in sede governativa con le organizzazioni sindacali all’interno di uno specifico accordo.
Altro presupposto fondamentale è l’impegno del datore di lavoro (quindi non è un obbligo…) a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza di una o più delle operazioni societarie precedentemente citate per almeno 48 mesi (è l’arco temporale riportato nel testo del decreto, nonostante la relazione illustrativa a tal proposito parla di 60 mesi).
Ciò significa che durante detto periodo la risoluzione dei rapporti di lavoro potrà avvenire soltanto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o adottando qualsiasi altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.
A fronte dell’accordo sottoscritto in sede governativa e dell’esecuzione del progetto, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo per ciascun addetto coinvolto nella nuova compagine societaria pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda, per un periodo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo annuo pari a 3.500 euro.
C’è poi un interessante ambito di applicazione legato alle politiche attive, che, in un certo senso, conferma il fallimento di quelle in essere, per demandare alle “nuove” aziende il tentativo di ricollocare i lavoratori consenzienti, soprattutto quelli più a rischio, anche in altri contesti professionali, sia avvalendosi delle agenzie del lavoro come ente esterno, sia prevedendone ab initio il loro coinvolgimento direttamente nella società “pluriaggregata”.
