Quando il salario minimo ha già la sua fonte nella “vera” contrattazione collettiva

La scadenza è fissata al 15 novembre 2024, data entro la quale gli stati membri dovranno recepirla e calarla all’interno dei rispettivi ordinamenti.

È la direttiva sul salario minimo, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, anche se sarebbe più corretto affermare che si tratta di un provvedimento emanato allo scopo di definire criteri e modalità per garantire retribuzioni più eque ed adeguate e mitigare le disuguaglianze sociali derivanti dal lavoro.

Al di là delle previsioni normative che dovranno essere rispettate e fatte applicare, il documento si presta ad una lettura molto interessante e omnicomprensiva del fenomeno. Se nella seconda parte il lessico utilizzato, per quanto comprensibile, è chiaramente indirizzato agli “addetti ai lavori”, nel preambolo si lasciano invece apprezzare analisi e ricostruzione delle ragioni principali che hanno indotto il legislatore comunitario ad intervenire su questo tema, mai come di questi tempi attuale e meritevole di attenzione ad ogni livello.

“Le donne, i lavoratori giovani, i lavoratori migranti, i genitori soli, i lavoratori scarsamente qualificati, le persone con disabilità e, in particolare, le persone che subiscono molteplici forme di discriminazione – si legge – hanno tuttora maggiori probabilità di percepire salari minimi o bassi rispetto ad altri gruppi. Data la sovrarappresentazione delle donne nei lavori a bassa retribuzione, il miglioramento dell’adeguatezza dei salari minimi contribuisce alla parità di genere, a colmare il divario retributivo e pensionistico di genere, a far uscire le donne e le loro famiglie dalla povertà, così come alla crescita economica sostenibile nell’Unione”.

Per quanto fissi i principi generali cui attenersi, la direttiva non impone alcuna soglia minima di salario, ma attribuisce ai singoli stati membri la possibilità di determinarla non solo con una legge specifica, ma anche e soprattutto attraverso la contrattazione collettiva, restituendo a quest’ultima, in alcuni casi, piena dignità.

A tal proposito, infatti, è netta la distinzione operata nel provvedimento tra paesi che già applicano un salario minimo legale e paesi, come l’Italia, che non lo applicano. In questo secondo caso, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore alla soglia dell’80%, bisognerà prevedere un quadro di condizioni favorevoli ad essa, per legge o a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con quest’ultime.

Fondamentale importanza riveste in tal senso la definizione di un piano d’azione, con un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il livello di copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Detto piano dovrà essere sottoposto a riesame ogni cinque anni.

Quella dell’individuazione dell’esatto tasso di copertura della contrattazione collettiva nel nostro paese continua tuttavia a rimanere materia ostica nella sua reale ed effettiva consistenza numerica. E ancora troppi contratti collettivi continuano ad essere firmati da organizzazioni sindacali piccole e poco rappresentative.

A fine 2021 è stata raggiunta la quota di 992 contratti vigenti depositati al Cnel, con una crescita dell’80% rispetto ai 551 del 2012. Tra questi 992, solo il 25% è siglato da Cgil, Cisl e Uil, il 75% da altre organizzazioni sindacali che però interessano una platea ristretta di dipendenti. Di fatto oltre il 90% dei dipendenti è tutelato da un contratto collettivo nazionale di lavoro firmato da sindacati confederali.

Di sicuro il salario minimo apre il fronte a due argomenti di importanza tutt’altro che secondaria: la contrattazione e la rappresentatività. E pur nella consapevolezza di ridefinire nel profondo la loro ragion d’essere, le organizzazioni sindacali italiane esprimono un livello di tutela e di assistenza che non si ritrova nelle omologhe compagini europee.

Naturalmente parliamo dei sindacati maggiormente rappresentativi. Di quelli, cioè, che appartengono alle federazioni di categoria più note, stipulanti contratti collettivi con le associazioni datoriali, e non di quelli fantomatici che siglano i cosiddetti contratti “pirata” grazie alla complicità di datori di lavoro a dir poco spregiudicati e all’assenza di controlli ispettivi. E che il Cnel sia costretto a registrarli non costituisce affatto un lasciapassare di legittimità, caratterizzati come sono da trattamenti economici e normativi al ribasso.

Un ultima riflessione, ritornando alla direttiva sul salario minimo, a proposito dei lavoratori autonomi. E ogni considerazione diventa superflua dopo aver letto lo stralcio della direttiva che li riguarda. “Il falso lavoro autonomo ricorre quando i lavoratori, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, sono formalmente dichiarati come lavoratori autonomi pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto”.

Quale sarà infine l’orientamento del nuovo governo, anche in funzione dei diversi disegni di legge che si sono succeduti in materia nel corso degli ultimi anni?

Di certo un salario minimo già esiste, con valori ben al di sopra di qualsiasi minima soglia di ragionevolezza economica, ed è originato dalla contrattazione collettiva. Quella vera. Quella autentica, però.