Nuova legge quadro sulla disabilità: solo manutenzione dello status quo o anche salto di qualità culturale?

Scorrendo gli elementi principali delle azioni previste dal disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità, la prima considerazione che si può trarre è la omnicomprensività degli ambiti oggetto di rivisitazione, tanto da poter tranquillamente parlare, se non di una riforma, quantomeno di un radicale restyling.

Con la persona meritevole di attenzione a fungere sempre da fulcro di tutte le iniziative da intraprendere, si farà spazio una nuova concezione di disabilità anche attraverso una rimodulazione dei parametri con i quali verranno accertate e revisionate tutte le situazioni afferenti le fattispecie di invalidità nella loro accezione più ampia.

Ancora più interessante per le ripercussioni positive che ne potranno scaturire si preannuncia a beneficio di ogni persona disabile la valutazione dei progetti “tagliati” su misura, in modo tale da consentire in età adulta il raggiungimento di un livello di autonomia e di indipendenza tutt’altro che trascurabile.

Nulla di nuovo, si potrebbe opinare, rispetto all’approccio che da sempre avrebbe dovuto e dovrebbe caratterizzare gli orientamenti di chi, a scadenze più o meno periodiche, viene investito dell’arduo compito di mettere mano a un tema spesso ricondotto al centro del dibattito più per serrare le fila di una presa di coscienza e di una volontà vaganti in ordine sparso e non apportatrici di fatti concreti.

Quanto a tendere saranno realmente decisive l’informatizzazione di tutti i processi, la riformulazione operativa delle procedure e dei servizi pubblici, nonché la preannunciata istituzione della figura del Garante nazionale della disabilità, al momento è un mero auspicio. Che il disegno di legge delega in materia rientri tra le iniziative contemplate dal Piano Nazionale di Resistenza e di Resilienza è tuttavia espressione di una ripristinata centralità che si intende attribuire a questo tema.   

Per le aziende sarà fondamentale comprendere gli impatti che questa complessiva revisione del sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, da allineare alla specifica Convenzione dell’Onu, potrà comportare ai fini dell’applicazione del collocamento mirato, principio cardine e ispiratore della disciplina del collocamento obbligatorio introdotta nell’ormai lontano 1999 attraverso la legge n. 68.

Che fosse ormai giunto il tempo di pensare seriamente a una manutenzione di tutto l’impianto che sottende alla citata legge era già stato oggetto di una riflessione poco meno di un anno fa proprio da queste pagine, ponendo in evidenza come potrebbe giocare un ruolo decisivo anche l’aspetto legato all’istruzione e al mondo scolastico in generale “agendo in via preventiva rispetto al successivo e auspicabile proficuo inserimento nel mondo produttivo del disabile, al quale va garantita nella fase di apprendimento sui banchi una formazione adeguata, declinata e potenziata secondo le sue specifiche attitudini”.

Poi, come spesso accade, il mondo produttivo si autoregolamenta prima della legge, o, a volte, nonostante essa. La cosiddetta “Diversity & Inclusion” comincia ad essere considerata una dinamica ordinaria del modus operandi delle aziende, e non solo di quelle numericamente più rilevanti o delle multinazionali in genere.

Comincia, però, significa soltanto acquisizione della corretta mentalità per vivere (non affrontare) al meglio questo tema e non ridurlo a moda del momento.

Sarebbe davvero un sostanziale passo in avanti – e tuttora ancora ridotto, senza mezzi termini, a mera utopia – se il diritto della persona diversamente abile di essere trattato alla stessa stregua di tutti gli altri non venisse imposto dal rispetto di percentuali stabilite dalla legge, ma sia invece l’indice di una finalmente maturata consapevolezza a livello umano, sociale e lavorativo di non dover lasciare indietro nessuno.

E come per tanti altri temi qui già affrontati (uno per tutti lo smart working), anche in questo caso il cambiamento dovrà essere innanzitutto culturale.