Dal tribunale un assist al sindacato?
Al costante, e spesso affannoso, tentativo di un cambio di passo nel riposizionare all’interno del palcoscenico sociale la propria ragion d’essere, “resiste” tuttavia un ambito nel quale il sindacato viene chiamato a rivestire un ruolo sotto certi aspetti solenne perché garante dell’effettiva volontà altrui.
E questa garanzia non può essere esercitata genericamente da un rappresentante sindacale qualunque, ma da quello in forza all’organizzazione cui il lavoratore interessato abbia precedentemente aderito. Pena la validità dell’atto, perché solo costui viene ritenuto in grado di assicurare al lavoratore quella assistenza qualificata e quell’effettivo supporto tali da fargli comprendere il contenuto e le conseguenze della sua firma in calce.
L’atto di cui parliamo è il verbale di conciliazione secondo la disciplina prevista dall’articolo 2113, comma 4, del Codice Civile, per il quale recentemente la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari ha pronunciato una sentenza di nullità, accogliendo il ricorso di un dipendente.
Nello specifico, tra gli altri aspetti, quest’ultimo è riuscito a dimostrare che l’accordo transattivo era stato sottoscritto su impulso unilaterale del datore di lavoro e senza alcuna volontà condivisa.
La corte pugliese ha altresì precisato che non assume alcun valore neppure l’eventuale mandato conferito al sindacalista contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione – nel caso di specie appartenente ad una organizzazione sindacale alla quale non era iscritto e vieppiù richiesto alcuna assistenza –.
Alla luce della circostanza qui descritta, si manifesta quindi indispensabile l’adesione preventiva al sindacato per un lavoratore che volesse, ad esempio, definire con la propria azienda la chiusura di eventuali pendenze. E solo il sindacato a cui si è iscritti – stando alla sentenza del Tribunale di Bari – è l’unico in grado di assicurare quell’assistenza necessaria durante, ma soprattutto prima della firma del verbale di conciliazione.
Questa stessa necessità si ravviserebbe quindi anche qualora azienda e organizzazioni sindacali dessero vita ad accordi collettivi per la gestione condivisa di piani volontari di incentivazione all’esodo, con numero di mensilità prestabilito in funzione dell’età anagrafica o di prefissate tempistiche di adesione, accludendo all’accordo stesso bozza del verbale di conciliazione, che ne costituirebbe parte integrante e sostanziale?
A beneficio del dipendente, iscritto o meno al sindacato, che intendesse cogliere questa opportunità economica e nell’ottica di assicurargli ogni valido strumento per porlo nelle condizioni migliori per risalire al senso autentico del verbale di conciliazione, potrebbe assolvere allo scopo un’assemblea, anche telematica, condotta dagli stessi rappresentanti delle sigle firmatarie degli accordi?
Non v’è dubbio che a pesare sull’esito della pronuncia dei giudici baresi abbia anche contribuito la modalità non del tutto lineare con cui l’azienda coinvolta ha promosso e condotto l’intera operazione, fino ad approntare una conciliazione valutata priva dei caratteri prescritti dalla legge ai fini della sua intangibilità.
Questa vicenda, tuttavia, fa sorgere qualche considerazione in merito al ruolo del sindacato, sempre più depauperato. Perde iscritti, autorevolezza e capacità di rappresentanza e di rappresentatività, mette sempre meno piede all’interno delle aziende in virtù della smaterializzazione spinta del luogo di lavoro e fa fatica a ritagliarsi spazi alternativi.
Ora non può farsi più garante neanche delle conciliazioni, se non a determinate condizioni, ad esso apparentemente più favorevoli, ma che invece rischiano di accentuare il distacco con i lavoratori: potrebbero infatti percepire l’obbligo di iscrizione come un ulteriore aggravio a loro carico.
Se solo pensiamo a quante sfide il nostro paese abbia affrontato e superato nel passato anche grazie e attraverso alla concertazione, qualche ambito di contraddizione non fa fatica ad emergere.
Intanto per ora la sentenza del Tribunale di Bari è chiara: “…. al fine di verificare che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa. È comunque indispensabile l’appartenenza del rappresentante sindacale all’organizzazione cui aderisce il lavoratore”.
Quando la militanza sindacale fa giurisprudenza…

