Processo del lavoro: una riforma in tempi brevi per tempi brevi?
Riforma degli ammortizzatori sociali e del sistema di politiche attive, “staffetta generazionale” in azienda tra giovani e personale con non più di 60 mesi dall’accesso alla pensione, superamento di quota 100. Sono soltanto alcuni dei temi, per quanto i principali, rientranti nel “pacchetto lavoro”, con i quali si tenterà di contrastare l’emergenza sociale e occupazionale.
Con il blocco dei licenziamenti, che non sembra traguardare ad una scadenza diversa da quella del prossimo 30 giugno, si prospettano all’orizzonte altre importanti novità relative ad alcune modifiche nel rito del lavoro afferenti alla riforma del processo civile e alla più generale riforma della giustizia.
A firma della ministra Marta Cartabia sono stati infatti presentati in Commissione Giustizia al Senato degli specifici emendamenti volti soprattutto a incidere su durata e semplificazione dei procedimenti e, di conseguenza, a far emettere sentenze tempestive, nel reciproco interesse delle parti in causa.
Due, al momento, si annunciano come le azioni più significative: l’abolizione del “rito Fornero”, istituito nel 2012 con l’obiettivo di ridurre i tempi ma che, anche in relazione alla non uniforme (dis)organizzazione dei tribunali in Italia, ha finito invece per allungarli, nonostante fossero prefissati, e una possibile estensione della mediazione e della negoziazione assistita, che di fatto determinerebbe il venir meno delle commissioni sindacali di conciliazione, ivi comprese quelle attivate presso l’Ispettorato del Lavoro.
La ragione ispiratrice alla base della necessità di abbandonare definitivamente lo speciale procedimento messo in campo dall’allora ministro del lavoro del governo Monti risiede nella più che legittima aspirazione, rispetto ad un licenziamento irrogato e poi impugnato, che azienda e dipendente possano conoscere quanto prima la decisione del giudice in merito ad una eventuale reintegra.
Un periodo di “limbo” troppo dilatato non consentirebbe ad entrambe le parti di riorganizzarsi concretamente: l’impresa, nel pianificare nuove assunzioni, soprattutto quando i contenziosi non ancora giunti a sentenza continuano a restare numerosi; il lavoratore, nel guardarsi intorno alla ricerca di una nuova opportunità professionale.
Sotto certi aspetti più interessante, anche per le ripercussioni che, se dovesse andare in porto, inevitabilmente si manifesterebbero (anzi, in verità, si sono già manifestate), è la seconda azione citata, ovvero l’estensione della mediazione e della negoziazione assistita per dirimere controversie in sede stragiudiziale.
In questo caso si passerebbe da una commissione, come, ad esempio, quelle che si insediano allo scopo nelle cosiddette “sedi protette”, in cui le parti sono affiancate dai propri rappresentanti – l’azienda dai funzionari delle associazioni datoriali, il lavoratore dalle organizzazioni sindacali cui rispettivamente conferiscono mandato – ad una commissione (si chiamerà ancora così?) in cui le parti sarebbero assistite dai propri avvocati.
Quest’ultimi, quindi, fungeranno da garanti anche nell’ambito del processo del lavoro, così come già avviene nel processo civile attraverso il meccanismo di conciliazione introdotto nel 2011? Se dovesse concretizzarsi questa ipotesi, le organizzazioni sindacali perderebbero una prerogativa che la legislazione ha da sempre riconosciuto loro.
Semplificazione dei procedimenti, certezza del diritto, tempi definiti e auspicabilmente brevi. La riforma della giustizia, e segnatamente quella del processo del lavoro, per gli ambiti oggetto di modifica, non ammette ulteriori indugi. Anche questo rientra tra i fattori di competitività del sistema paese, che deve abbandonare logiche conservative o posizioni di rendita per invertire la rotta.
