Collocamento obbligatorio: una legge da ripensare?
Limiti di una legge, che dopo oltre venti anni dalla sua entrata in vigore sconta tutta la sua vetustà, anche in relazione alle incessanti e costanti trasformazioni nel mondo e nel mercato del lavoro?
Oppure di un sistema di gestione a corredo, che non è stato in grado di “assecondarla” nel suo cambio di passo concettuale, finendo per confermare nell’ottica dei destinatari – le aziende – quel carattere di obbligatorietà e non di inclusività?
Analizzandola nella sua struttura complessiva, con un occhio ancora figlio del tempo in cui ha visto la luce, la legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ha di sicuro introdotto un principio cardine, quello del cosiddetto collocamento “mirato”, studiato come una sorta di legittima corsia preferenziale per consentire un più agevole ed oculato inserimento del personale incluso nelle relative liste.
Un impianto diametralmente opposto rispetto alla precedente omologa normativa (la legge n. 482/1968), che, imponendo ai datori di lavoro “scoperti” con organico superiore a 35 unità l’assunzione del 15% di personale disabile, finiva spesso per by-passare qualsiasi valutazione sulle effettive capacità e aspirazioni del lavoratore a fronte di un mero avviamento numerico.
Non sempre, tuttavia, per alcune caratteristiche delle aziende stesse legate al loro peculiare settore di attività, il citato principio del collocamento mirato può essere universalmente applicato, e con successo.
Esistono, infatti, molte circostanze per le quali le imprese, pur richiedendo agli uffici preposti l’avviamento di profili professionali pertinenti e coerenti con la missione produttiva da condurre, di contenuto e di specializzazione elevati, non sono obiettivamente in grado di soddisfare in pieno i requisiti imposti dalla legge, neanche attraverso il ricorso agli strumenti complementari alle assunzioni dirette, quali, ad esempio, la stipula di una convenzione o l’esonero parziale.
Poche sono le situazioni virtuose in cui l’obbligo a carico delle aziende si è tramutato in un percorso davvero inclusivo per il personale disabile. In questo caso il raccordo tra domanda e offerta è stato reso possibile in quelle “isole felici” territoriali nei quali tra uffici pubblici efficienti e realtà produttive si è creato un comune substrato contraddistinto non da una formale imposizione di vincoli quanto, invece, da un diverso approccio culturale e dalla sussistenza di evidenti prospettive di inserimento delle fasce deboli.
Quanto servirebbe l’implementazione di una funzionale e funzionante politica attiva nel mercato del lavoro, vieppiù per le persone con maggiori difficoltà…
Di questo passo si rischia di continuare a fare da cassa di risonanza a coloro che ritengono la gestione del collocamento dei disabili un onere sociale ancora troppo sbilanciato verso le imprese, mentre dovrebbe essere equamente distribuito in capo all’intera collettività.
Come allora correre ai ripari? Fermo restando che le criticità sono tanto più ampie quanto più elevati sono grado e caratteristica di disabilità della persona, in apertura si faceva cenno a un sistema a corredo non proprio allineato all’impianto della legge. Vien da sé, quindi, considerare necessaria e urgente una profonda rivisitazione di tutto il processo – ricorrere al termine apparato depone male, ma darebbe maggiormente il senso – organizzativo, a partire da ruolo e competenze dei Centri per l’Impiego, all’interno del quale rimodulare ambiti e sinergie tra pubblica amministrazione, imprese e associazioni operanti in questo settore.
Può inoltre configurarsi come un paradosso, ma non tutte le aziende, per ragioni intrinseche legate alla loro tipologia di attività e non per mancanza di volontà, sono in grado di tradurre in fatti concreti il principio del collocamento mirato. Peggio sarebbe se pur di assolvere ad un obbligo, anche in una accezione esclusivamente solidale dello stesso, si assumesse un disabile, ma poi non lo si potesse tangibilmente coinvolgere nel contesto produttivo perchè non adeguato a valorizzare le sue capacità.
Nell’esplorare infine tutte le possibili soluzioni, non va tralasciato (anzi…) anche l’aspetto legato all’istruzione e al mondo scolastico in generale, agendo in via preventiva rispetto al successivo e auspicabile proficuo inserimento nel mondo produttivo del disabile, al quale va garantita nella fase di apprendimento sui banchi una formazione adeguata, declinata e potenziata secondo le sue specifiche attitudini. Fondamentale, quindi, si rivela il ruolo degli insegnanti di sostegno, che, non certamente per loro colpa o demerito, spesso vengono dirottati da altre materie e affiancati al ragazzo per colmare un vuoto in organico, pur non essendo in possesso di “mirate” competenze tecniche.
