Salario minimo e… dintorni

Senza entrare nel merito della necessità, sempre sacrosanta, di tutelare i lavoratori più deboli, nell’ottica di contrastare, ad esempio, il dumping salariale e l’aumento dei cosiddetti working poors, la discussione sul salario minimo e, di riflesso, sul recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, apre il fronte a due argomenti di importanza tutt’altro che secondaria: la contrattazione e la rappresentatività.

Pur nella consapevolezza di ridefinire nel profondo la loro ragion d’essere, le organizzazioni sindacali italiane esprimono un livello di tutela e di assistenza che non si ritrova nelle omologhe compagini europee.

Naturalmente parliamo dei sindacati maggiormente rappresentativi. Di quelli, cioè, che appartengono alle federazioni di categoria più note, stipulanti contratti collettivi con le associazioni datoriali, e non di quelli fantomatici che siglano i cosiddetti contratti “pirata” grazie alla complicità di datori di lavoro a dir poco spregiudicati e all’assenza di controlli ispettivi.

E che il Cnel sia costretto a registrarli non costituisce affatto un lasciapassare di legittimità, caratterizzati come sono da trattamenti economici e normativi al ribasso.

In questo scenario non sempre uniforme nell’applicazione di regole certe e cristallizzate, la previsione di un minimo salariale per legge potrebbe tuttavia consentire di determinare una retribuzione minima per tutti i lavoratori e affidare alla negoziazione la definizione di trattamenti migliorativi, magari anche subordinandoli in tutto o in parte a vincoli di produttività.

Chi non è del tutto favorevole a questa ipotesi forse è proprio il sindacato, che riterrebbe sminuita l’incidenza della contrattazione collettiva e, indirettamente, la propria attribuzione di “agente negoziale”.

Ma anche ipotizzando un minimo per legge che acquisisca quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative, ciò comporterebbe inevitabilmente la necessità di pensare a una legge sulla rappresentatività.

Da qui scaturirebbero certamente potenziali chiavi di lettura innovative, per non dire modificative, cui sarebbe destinato l’articolo 39 della Costituzione a proposito della efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali uno specifico contratto si riferisca.

Quanto, invece, sarebbe più opportuno continuare a lasciarlo determinare dalla contrattazione collettiva seria, non da quella “pirata”, e contrastare fermamente il fenomeno del lavoro sottopagato e in nero, in più di una circostanza rivelatosi lo specchio riflesso della mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e prodromico di circostanze nefaste?

Come, quindi, si pongono in questo contesto le relazioni industriali? Possono essere un fattore abilitante? Certo, ma solamente se la contrattazione si sposterà sempre di più verso la prevalenza del secondo livello, perché è solo in questo contesto, ove davvero viene generato il valore da parte delle imprese, che potranno scaturire ricadute positive in termini di efficienza e produttività.

Anche perché, in questo contesto, la contrattazione nazionale “sconta” un modello, come attestano gli ultimi rinnovi, in base al quale mancano quel potere e quella condizione di scambio tra le parti, che consentirebbero di negoziare il salario e di perfezionare altre indennità economiche, ad esempio, con maggiore flessibilità e riorganizzazione degli orari di lavoro.

Negli ultimi contratti nazionali lo scambio non c’è più. Conviene continuare a credere nella contrattazione che non fa più scambio, ma che ridefinisce, spesso male, i salari?