Nuovo Contratto di Espansione: tanto in più, qualcosa in meno
Pur mantenendo il carattere sperimentale, nel confronto tra la prima versione del Contratto di Espansione varato nel 2019 e la seconda normata all’interno dell’ultima legge di Bilancio, non v’è dubbio che quest’ultima si lasci preferire per una serie di ragioni correlate soprattutto al cosiddetto scivolo pensionistico.
È stata infatti ridotta a 250 unità, tra le altre misure specifiche, la soglia di ingresso dimensionale per le aziende che intendessero ricorrervi e consentita l’aggregazione del gruppo di imprese con un organico complessivo superiore a 500 addetti. Più vantaggioso, inoltre, per i datori di lavoro, anche l’aspetto legato agli oneri economici da sostenere.
Non mancano, tuttavia, alcuni punti meritevoli di una attenta valutazione nel più recente CdE: uno si riferisce alla non prevista “cristallizzazione”, per i potenziali beneficiari, dei requisiti di accesso per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione; l’altro alle mancate ripercussioni positive per le aziende in materia di collocamento obbligatorio, avuto riguardo allo strumento per gestire le uscite, individuato in accordi non oppositivi.
In merito a quest’ultimo tema, al netto di eventuali chiarimenti o integrazioni che dovessero nel frattempo intervenire, la fattispecie applicativa, in funzione di un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali, può essere riconducibile a quella dell’accordo collettivo aziendale ex articolo 14, comma 3, del cosiddetto “Decreto Agosto”, poi definitivamente recepito dall’articolo 1, comma 311, della legge di Bilancio, che ha in un certo senso consentito di “by-passare” lo stop ai licenziamenti disposto fino al 31 marzo 2021.
Nel Contratto di Espansione originario, più precisamente nella circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 6 settembre 2019, si faceva invece espresso riferimento “alla procedura di mobilità (anche se impropriamente, perché tale istituto era già stato abolito) che si deve concludere con la non opposizione al licenziamento dei lavoratori che vi aderiscono”.
Di conseguenza le aziende intenzionate a percorrere la strada dello scivolo pensionistico avrebbero dovuto avviare una procedura collettiva di riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, con l’indicazione degli esuberi in funzione delle manifestazioni di volontà ad aderirvi preventivamente fatte pervenire dal personale interessato.
Ciò avrebbe comportato la sospensione, a livello nazionale, degli obblighi occupazionali ex articolo 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) per l’intera durata della procedura e fino a 6 mesi dall’ultimo licenziamento formalmente disposto, per quanto non oppositivo.
In una situazione ancora di profonda e generale incertezza, come quella contingente legata al Covid-19, e pur non sottovalutando le legittime aspirazioni di trovare una collocazione lavorativa da parte delle persone rientranti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio, forse sarebbe stato più opportuno reiterare, nell’ottica delle imprese, la stessa modalità gestionale per lo scivolo pensionistico del CdE della “prima ora”.
Magari a far data anche solo dal 1° aprile 2021, quando – a meno di un “32 marzo” che ha già cominciato a far capolino per ipotesi specifiche –, sarà terminato il blocco dei licenziamenti a valere fino al giorno precedente, considerato che, per quanto non oppositiva “a priori”, si tratterebbe pur sempre dell’avvio di una formale procedura di licenziamento collettivo.
