Salario minimo: una sfida anche per contrattazione e rappresentatività

Almeno per il momento – ma non è detto che possa ritornare prepotentemente alla ribalta – il tema sembra essere passato in secondo piano, inevitabile conseguenza di una comune attenzione degli attori in campo verso situazioni più legate alla stretta attualità, quali, ad esempio, la conferma o meno del blocco dei licenziamenti.

Salario minimo per legge: una effettiva e concreta esigenza? Oppure una rigidità che potrebbe pregiudicare sforzi e ruolo della contrattazione collettiva?

A rendere questo argomento oggetto di discussione e di confronto è stata la specifica proposta di direttiva dell’Ue presentata ad ottobre 2020 al parlamento europeo, cui gli Stati membri dovranno adeguarsi.

L’Italia, al pari di altri 5 paesi, appartiene al ristretto novero di chi non ha ancora introdotto nel proprio ordinamento il salario minimo. E la Commissione lavoro del Senato ha già dato il via libera.

In verità la proposta citata non pone un obbligo di adozione, ma individua un criterio in base al quale ogni paese, in assenza di un salario minimo per legge, deve comunque garantire almeno il 70% di copertura della contrattazione collettiva di tutti i lavoratori. Ma di quali lavoratori? Già qui sorge la prima complicazione in merito alla delimitazione di un perimetro.

Senza entrare nel merito della necessità, sempre sacrosanta, di tutelare i lavoratori più deboli, nell’ottica di contrastare, ad esempio, il dumping salariale e l’aumento dei cosiddetti working poors, la discussione sul salario minimo apre il fronte a due argomenti di importanza tutt’altro che secondaria: la contrattazione e la rappresentatività.

Pur nella consapevolezza di ridefinire nel profondo la loro ragion d’essere, le organizzazioni sindacali italiane esprimono un livello di tutela e di assistenza che non si ritrova nelle omologhe compagini europee.

Naturalmente parliamo dei sindacati maggiormente rappresentativi. Di quelli, cioè, che appartengono alle federazioni di categoria più note, stipulanti contratti collettivi con le associazioni datoriali, e non di quelli fantomatici che siglano i cosiddetti contratti “pirata” grazie alla complicità di datori di lavoro a dir poco spregiudicati e all’assenza di controlli ispettivi. E che il Cnel sia costretto a registrarli non costituisce affatto un lasciapassare di legittimità, caratterizzati come sono da trattamenti economici e normativi al ribasso.

In questo scenario non sempre uniforme nell’applicazione di regole certe e cristallizzate, la previsione di un minimo salariale per legge potrebbe tuttavia consentire di determinare una retribuzione minima per tutti i lavoratori e affidare alla negoziazione la definizione di trattamenti migliorativi, magari anche subordinandoli in tutto o in parte a vincoli di produttività.

Chi non è del tutto favorevole a questa ipotesi forse è proprio il sindacato, che riterrebbe sminuita l’incidenza della contrattazione collettiva e, indirettamente, la propria attribuzione di “agente negoziale”.

Ma anche ipotizzando un minimo per legge che acquisisca quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative, ciò comporterebbe inevitabilmente la necessità di pensare a una legge sulla rappresentatività.

Da qui scaturirebbero certamente potenziali chiavi di lettura innovative, per non dire modificative, cui sarebbe destinato l’articolo 39 della Costituzione a proposito della efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali uno specifico contratto si riferisca.

Quello del salario minimo anche in Italia si presenta, quindi, come un argomento trasversale, che ci apre a diverse prospettive, con un occhio ai paesi d’oltralpe che lo hanno già disciplinato. Di sicuro lo sguardo dovrà saltare al di là della Svizzera, dove il salario minimo orario garantito è di ben 23 franchi (21 euro), mentre in Italia si parla di 9 euro.